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Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio

La procedura per l'uscita temporanea per mostre ed esposizioni all'estero

La procedura per l'uscita temporanea per mostre ed esposizioni all'estero

La richiesta di autorizzazione deve essere trasmessa con almeno quattro mesi d'anticipo rispetto all'inizio della mostra

Per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, ai sensi art.66, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, può essere autorizzata l’uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3 del medesimo decreto, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

Tutti gli enti pubblici e i privati proprietari di beni archivistici e librari di interesse storico culturale, che intendano prestare all’estero i loro beni per mostre o esposizioni, devono richiedere autorizzazione al Ministero della Cultura, secondo la seguente procedura.

  • L’autorizzazione per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza (d.lgs 22 gennaio 2004, n.42, art.66 comma 1) è concessa dalla Direzione generale Archivi o dalla Direzione generale Biblioteche e Diritto d'autore del Ministero.
  • La richiesta deve rispettare le condizioni stabilite dall’art.48 del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42 e dalle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni al prestito delle opere d’arte approvate con DM 28 gennaio 2008 , in applicazione dell’art.48, comma 3, del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42. Alla richiesta va allegata tutta la documentazione che consenta di valutare le garanzie di conservazione e di sicurezza dei beni (d.lgs 22 gennaio 2004, n.42, artt.48, commi 2-4, e art.66, comma 1).
  • La richiesta di autorizzazione ministeriale dovrà essere trasmessa a mezzo pec alla Soprintendenza archivistica e bibliografica competente con almeno quattro mesi di anticipo rispetto all’inizio della mostra. La Soprintendenza inoltra la richiesta alla Direzione generale competente; gli Archivi di Stato inviano la richiesta direttamente alla Direzione generale per gli archivi.
  • Alla richiesta di autorizzazione si devono allegare i seguenti documenti:
    • Per i beni archivistici: elenco dei beni prestati con descrizione del singolo bene, indicazione del responsabile della custodia e valore assicurativo. Per i beni librari: compilare la scheda movimento bene 
    • Progetto scientifico della mostra;
    • Facility Report, il documento in cui sono descritti le condizioni espositive e le istallazioni di sicurezza, redatto sul modello predisposto dalla Fondazione Scuola del Patrimonio (link a pdf);
    • Garanzia di restituzione del bene;
    • Polizza assicurativa da chiodo a chiodo, con formula “all risks included” che copra anche il furto con destrezza.
  • Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato all’assicurazione dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, come previsto dall’art.48, comma 3, del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42. Al termine dell'evento, deve essere trasmesso alla Soprintendenza il riscontro dell’avvenuta ricollocazione dei beni nei fondi archivistici e librari di provenienza e di eventuali danni o perdite subiti dalle stesse;
  • La risposta della Direzione generale competente sarà trasmessa all’Ufficio esportazione oggetti d’antichità e d’arte di Roma e alla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, che avrà cura di comunicarla all’ente pubblico o al privato interessato. Da quando hanno ricevuto ufficialmente l’autorizzazione ministeriale ai sensi del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42, art.48, l’amministrazione pubblica o il privato possono fare istanza per il rilascio dell’attestato di circolazione temporanea.

L’attestato di circolazione temporanea



Ultimo aggiornamento: 28/02/2024